Tfr: un’invenzione quasi perfetta

… rendimenti reali storici …

Figura 5 - Rivalutazione storica tfr

Figura 5 - Rivalutazione storica tfr

In figura 5 è mostrato l’andamento storico del tasso d’inflazione in Italia misurata dall’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (linea rossa spessa – scala ordinate di sinistra), l’andamento del tasso di rivalutazione netta del fondo tfr (linea rossa sottile – scala ordinate di sinistra) e l’andamento del rendimento reale del fondo tfr (linea blu – scala ordinate di destra). Tali dati mostrano come fino a fine anni ‘90 alti tassi d’inflazione (oltre la fatidica soglia del 4 per cento) hanno logorato costantemente il potere d’acquisto delle somme accantonate al fondo tfr. Solo dalla fine degli anni ‘90, per effetto del contenimento del tasso d’inflazione, il fondo tfr ha garantito ai lavoratori anche un rendimento reale contenuto entro l’1 per cento. Certamente il rendimento reale degli ultimi 10 anni non è esaltante ma siamo sicuri che altri veicoli finanziari abbiano avuto storicamente un rendimento reale positivo o quantomeno pari a zero, cioè in grado di mantenere inalterato il potere d’acquisto delle somme investite? Il fondo tfr è nato con l’intento del Legislatore di garantire al lavoratore che per un qualsiasi motivo cessa il rapporto di lavoro (dimissioni, fallimento, pensionamento, ecc…) una determinata somma di denaro accantonata durante gli anni di prestazione lavorativa. In sostanza il fondo tfr è la massima espressione della corretta forma di risparmio ed una corretta forma di risparmio altro non ha che garantire il mantenimento del potere d’acquisto delle somme investite. Basterebbe un’indicizzazione del tasso di rivalutazione del fondo pari al 100 per cento del tasso d’inflazione e il tfr sarebbe una invenzione finanziaria perfetta.

4) Fondo garanzia del tfr

L’articolo 2 della Legge 29 Maggio 1982 n. 297 ha istituito presso l’Inps un fondo di garanzia del tfr ed al comma 1 cita testualmente:

“È istituito presso l’istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori e loro aventi diritto.”

… il rischio ineliminabile per eccellenza: rischio insolvenza …

Cosa s’intende con il termine rischio in finanza? Il rischio di un investimento altro non è che la variabilità dei risultati che è possibile ottenere dall’investimento stesso. Il concetto di rischio è insito nell’attività di investimento in quanto si è in presenza di uno scambio tra una prestazione presente certa (rinuncia di utilizzo di una determinata somma di denaro) ed una o più prestazioni future incerte (rimborso del denaro investito e rendimento complessivo dell’investimento) che sono condizionate dal verificarsi di numerosi eventi e circostanze. Alcuni di questi eventi e circostanze analizzate precedentemente, in grado di rendere variabile ed incerto il risultato dell’investimento, sono rappresentati dal rischio d’inflazione, rischio di tasso d’interesse, rischio di liquidità. Ma esiste un rischio in finanza che risulta inevitabile per eccellenza: il rischio d’insolvenza. Chi opera nei mercati finanziari conosce bene il rischio di acquistare azioni od obbligazioni societarie cioè è consapevole del fatto che l’azienda emittente dei titoli di proprietà o di debito potrebbe incorrere nel corso della propria vita ad un fallimento e risultare così inadempiente nei confronti dei titolari di diritti di credito che potrebbero veder irrecuperabile il capitale investito. Anche l’investimento in titoli di Stato è soggetto allo stesso rischio d’insolvenza. Nel caso del fondo tfr il rischio è legato all’insolvenza del datore di lavoro nel pagamento delle quote maturate. Il Legislatore, a garanzia del lavoratore, ha istituito presso l’Inps un apposito fondo di garanzia in sostituzione del datore di lavoro insolvente.

… infine qualche nota di chiarimento e/o approfondimento.

 

(1) In attuazione della Legge 23 agosto 2004 n. 243 recante Norme in materia pensionistica e delega al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, il Governo ha adottato il Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 di Disciplina delle forme pensionistiche complementari pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.289 del 13 dicembre 2005. La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha anticipato l’entrata in vigore del decreto, inizialmente fissata al 1° gennaio 2008, al 1° gennaio 2007.

(2) Le somme versate dal lavoratore e/o dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Per i giovani lavoratori, con prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007, è previsto invece un regime più favorevole che innalza a 7.746,86 euro i contributi deducibili durante i venti anni successivi al quinto anno di partecipazione ai fondi pensione. Le quote di tfr maturande veicolate verso tali forme di previdenza complementare non sono deducibili dal reddito in quanto non si configurano come contribuzione.

3) Sotto il profilo contributivo, è prevista la possibilità per il lavoratore di definire il contributo a proprio carico, ferma restando, nelle forme pensionistiche collettive, la competenza delle fonti istitutive a stabilire la misura minima della contribuzione a carico dei lavoratori e del datore di lavoro. E’ prevista la possibilità di contribuire alle forme anche solo mediante il conferimento del TFR; qualora il lavoratore versi anche contributi a proprio carico ha diritto alla contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti e accordi collettivi.

4) La scelta di potenziare la previdenza complementare si ricollega alla riforma del sistema di previdenza obbligatoria attuata a partire dagli anni novanta. I fenomeni dell’allungamento della vita media e della diminuzione del tasso di natalità, infatti, sbilanciando in prospettiva il rapporto tra il numero dei pensionati e degli occupati, avevano indotto il legislatore a rivedere il sistema di calcolo delle pensioni obbligatorie al fine di ridurre la spesa pensionistica. E’ stato così previsto il progressivo passaggio dal metodo retributivo (importo della pensione calcolato in percentuale degli ultimi stipendi percepiti) a quello contributivo (importo della pensione legato ai contributi versati) che comporta una significativa riduzione del tasso di sostituzione a parità di anzianità contributiva e anagrafica.

5) Al fine di consentire il mantenimento di un tenore di vita adeguato dopo il pensionamento la Legge ha realizzato un assetto normativo volto a favorire l’aumento delle adesioni e l’accrescimento dei flussi di finanziamento alla previdenza complementare soprattutto attraverso l’istituto del conferimento del trattamento di fine rapporto.

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